Riforma Biagi: inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
L’articolo 14 della legge Biagi offre la possibilità di ottemperare alla legge 68/99 in materia del collocamento di persone svantaggiate tramite cooperative sociali di tipo B, nei confronti delle quali il richiedente si impegna ad affidare commesse di lavoro in modo da coprire il costo dei lavoratori inseriti e i rispettivi costi di produzione.
Se sei un’azienda o un ente che necessita di offrire inserimento lavorativo a persone svantaggiate e fragili, possiamo supportarti e aiutarti, gestendo sia la parte amministrativa che operativa.
L’articolo 14 infatti offre la possibilità di ottemperare alla legge 68/99 in materia del collocamento dei disabili tramite attività mediatrice delle cooperative sociali di tipo B. La norma prevede l’obbligo per le aziende che superano i 15 dipendenti di adempiere all’obbligo di assunzione dei disabili, in percentuale alla quantità dei lavoratori dell’azienda stessa. In caso contrario l’azienda non potrà partecipare ai bandi pubblici e a molti di quelli privati e sarà soggetta a pesanti sanzioni.
Articolo 14 e la conseguente assunzione tramite cooperative, nasce per le persone svantaggiate che possono trovare occupazione, legami sociali e fiducia, ma anche per le coopeative che rispondono così alla propria mission sociale.
Per la società civile che vede la trasformazione di una persona svantaggiata in risorsa e un aiuto per le aziende a rispettare la legge, questa normativa è di enorme supporto.

Legge 68/99 Art. 14
La convenzione ex art.14 è uno degli strumenti che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L.68/99, favorendo l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili.
Stipulando una convenzione con la Provincia e una cooperativa di supporto. Noi possiamo aiutarti.
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Il nostro team è a tua completa disposizione per gestire sia la parte amministrativa che operativa nell’inserimento di lavoratori svantaggiati.